DECRETO SOSTEGNI BIS: NIENTE PENALIZZAZIONI PER GLI ITS

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L’articolo 58 del Decreto sostegni bis, contenente misure urgenti per la scuola, ha previsto che le attività degli Istituti tecnici superiori (Its) mantengano la propria validità anche se, a causa della pandemia da Covid-19, la didattica ha subito delle riduzioni in termini quantitativi o qualitativi.

Insomma, l’anno 2020-2021 non subirà penalizzazioni neanche nel caso in cui non si riuscisse a svolgere il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo.

In soldoni, le risorse spettanti alle fondazioni non potranno subire variazioni se gli impedimenti al raggiungimento degli standard previsti sono stati determinati da una causa di forza maggiore come, per l’appunto, la pandemia.

Al 2 comma lettera e) dell’articolo 58 del documento legislativo si legge: qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 (…) si determini una riduzione dei livelli qualitativi quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.

Le deroghe cui fa riferimento questo comma riguardano il potere dell‘Autorità di gestione di attuare meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità.

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI RIMANDIAMO AL DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE : https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-25&atto.codiceRedazionale=21G00084&elenco30giorni=true

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